Separazione e divorzio in Comune
Se due coniugi manifestano l’intenzione di separarsi o divorziare, dovranno rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile del proprio Comune

19 Maggio 2022
Se due coniugi manifestano l’intenzione di separarsi o divorziare, dovranno rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile del proprio Comune. In tal modo, potranno sottoscrivere un accordo in presenza dell’Ufficiale, con assistenza facoltativa degli avvocati.
Tuttavia, non tutti possono separarsi o divorziare dinanzi un Ufficiale di Stato Civile. Si può procedere nei casi in cui:
- il matrimonio è stato celebrato in forma religiosa o civile;
- se il matrimonio è stato celebrato all’estero dev’essere stato trascritto;
- se uno dei due coniugi risiede nel Comune;
- se non si hanno figli minorenni, oppure maggiorenni con disabilità grave, oppure figli non autosufficienti a livello economico.
All’interno dell’accordo non ci possono essere patti di trasferimento patrimoniale.
Nell’ipotesi di separazione consensuale o divorzio, invece, si può inserire l’obbligo di pagamento mediante un assegno periodico a carico di un coniuge.
Trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dinanzi l’Ufficiale, entrambi i coniugi dovranno ripresentarsi dallo stesso e confermare l’accordo.
Il bollo costa 16 euro. Potrà essere aggiunto l’eventuale onorario dell’avvocato.
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